Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono regolate dall’articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe 162/2019 (convertito con la Legge n. 8/2020 del 28 febbraio 2020), che recepisce la Direttiva Europea RED II (2018/2001/UE), e dai provvedimenti attuativi: la delibera 318/2020/R/eel dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) e il DM 16 settembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico. Il D.Lgs. 199/2021 ha attuato la Direttiva Europea RED II sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, rendendo meno stringenti i requisiti di dimensionamento degli impianti rinnovabili e stabilendo i seguenti criteri (che dovrebbero entrare in vigore a fine giugno 2022): Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili devono avere una potenza complessiva non superiore a 1 MW ed essere connessi alla rete elettrica attraverso la stessa cabina primaria (corrispondente territorialmente a circa 3-4 Comuni, oppure 2-3 quartieri di una grande città) che serve anche tutti gli iscritti alla Comunità Energetica (l’ARERA definirà delle modalità semplificate per il rispetto del requisito della cabina primaria con un documento di consultazione: torna a visitarci per aggiornamenti). Possono aderire alla Comunità Energetica anche impianti da fonti rinnovabili già esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021, le nuove comunità energetiche potranno avere al massimo il 30% della potenza complessiva derivante da impianti già esistenti.